PREMESSA
Le Imprese
televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle
associazioni firmatarie (d’ora in poi indicate come imprese televisive)
considerano:
a)
che l’utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce
orarie – anche da minori;
b)
che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è
un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale:
basta ricordare l’articolo della Costituzione che impegna la comunità
nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e
la gioventù (art.31) o la Convenzione dell’ONU del 1989 – divenuta
legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre
le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma
nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza,
libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di
sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e
comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
c)
che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve
essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere
progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
d)
che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò
diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere
alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia
è carente sul piano educativo;
e)
che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà
di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli
del bambino, si applica il principio di cui all’art.3 della Convenzione
ONU secondo cui “i maggiori interessi del bambino/a devono costituire
oggetto di primaria considerazione”.
Tutto ciò
premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi
a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori,
ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare
contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque
che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione
ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché
il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo
benessere (art.17).
Il presente
Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica
e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia
di età più debole (0 –14 anni).
I firmatari
si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento
unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le
ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche
iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici
nella medesima materia.
PRINCIPI
GENERALI
Le Imprese
televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela
dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell’art.8,
c.1, e nell’art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:
a)
migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive
destinate ai minori;
b)
aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato
delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino,
sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò
per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione
dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;
c)
collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta
ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti
di settore;
d)
assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato
e di alta qualità;
e)
sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità,
del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva,
in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste
condizioni;
f)
sensibilizzare ai problemi dell’infanzia, tutte le figure professionali
coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle
forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;
g)
diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente
Codice di autoregolamentazione.
PARTE PRIMA:
LE NORME DI COMPORTAMENTO
1.
LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE
1.1.
Le Imprese televisive
si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni
televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona,
senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità,
senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande
allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.
1.2.
In particolare,
le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento
che di informazione, a:
a)
non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati
e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica;
b)
non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici
o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti
e che non tenga conto della loro dignità;
c)
non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che
siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati
dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione,
che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso
a garantirne l’assoluto anonimato;
d)
non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno
il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato
un loro allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore
sia stata più o meno dannosa;
e)
non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.
2.
LA TELEVISIONE PER TUTTI (7.00 - 22.30)
2.1.
La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione
degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori
di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente
adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché
del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.
2.2.
Tuttavia, nella
consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico
dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto
che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30
il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile
sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive
si impegnano a:
a)
dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività di
informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle
proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente
ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando
in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta
e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto,
nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli
orari della programmazione;
b)
adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva
in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli
stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco
di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi
in prima serata;
c)
nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di
una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche
tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire
ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad
una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata
informazione.
Fermo restando
quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le
Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche
limitazioni.
2.3.
Programmi di
informazione
Le Imprese
televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione
si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non
siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.
Le Imprese
televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione
in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a)
sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano
creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b)
notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale
dei minori.
Qualora,
per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione
di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti
si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà
gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno
trasmesse non sono adatte ai minori.
Nel caso
in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti
i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all’attuazione
delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista
per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli”.
Le Imprese
televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione
in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di
formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici
dell’informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica
“tv e minori”. Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria
linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
2.4.
Film, fiction
e spettacoli vari
Le Imprese
televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano
a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità
in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di
intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico
dei minori.
Qualora
si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga
prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico
adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo
anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più
piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento
verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione
andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni
di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati
con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica
che le imprese televisive si impegnano ad adottare.
2.5.
Trasmissioni di intrattenimento
Le Imprese
televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per
impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei
minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:
a)
che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo
creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva
delle relazioni con i loro genitori;
b)
nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità
nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.
3.
LA TELEVISIONE PER I MINORI (16.00 – 19.00)
3.1.
Le Imprese televisive
si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta”
di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori
con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo,
i trailer e la pubblicità trasmessi.
3.2.
In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più
di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche
tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano
a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria,
su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione
specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni
del presente Codice in materia di programmazione per minori.
3.3.
Produzione di
programmi
Le Imprese
televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre
trasmissioni:
a)
che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
b) che soddisfino
le principali necessità dei minori come la capacità di
realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia,
nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto
della dignità della persona;
c)
che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano
fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi
in chiave di interattività;
d)
che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con
i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con
loro e per loro nelle città.
Le Imprese
televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione
e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una
corretta educazione linguistica dei minori.
3.4.
Programmi di
informazione destinati ai minori
Le Imprese
televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione
a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche
(quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le
soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati
ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione
con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese
televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla
stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle
pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di
tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali
del palinsesto.
4.
LA PUBBLICITÀ
4.1.
Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità,
dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità
e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità
dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale
per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.
Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico
che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti
dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità
delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina
pubblicitaria, promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria,
le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie
di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi
parte integrante del presente Codice.
In particolare,
le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti
indicazioni.
4.2.
I° livello :
protezione generale
La protezione
generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi
pubblicitari:
a)
non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti
pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività,
ecc.);
b)
non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco
o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza
o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti
o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici,
tabacco o sostanze stupefacenti;
c)
non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad
effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità
ed inesperienza;
d)
non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
- sulla
natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado
di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla
descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo
del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti
l’acquisto di prodotti complementari.
4.3.
II° livello : protezione rafforzata
La protezione
rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume
che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla
presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle
19.00 alle ore 22.30).
Durante
la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità
direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano
costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori
(ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del
prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato
assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che
violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino
l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori,
insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la
fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni
di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti
di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare
dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni
che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).
4.4.
III° livello :
protezione specifica
La protezione
specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si
presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non
sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione
dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti
ai minori).
I messaggi
pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale
pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e
caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili
e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno
ancora leggere e da minori disabili.
In questa
fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore
di:
a)
bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente
precedenti e successive;
b)
servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento
così come definiti dalle leggi vigenti;
c)
profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).
PARTE SECONDA:
LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE
5.
DIFFUSIONE DEL CODICE
5.1.
Le Imprese televisive
si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina
attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto.
In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice,
le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza
settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri
i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti
per trasmettere eventuali segnalazioni.
5.2.
Le imprese televisive
firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale
a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie
reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo
televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare congiunta.
Fermo restando l’obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette
campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con
le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.
5.3.
Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine,
campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.
6.
L’ATTUAZIONE E IL CONTROLLO
6.1.
Il Comitato di applicazione
L’attuazione
del presente Codice è affidata a un “Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Tale Comitato è
costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro
delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle
emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione
delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni –
tra cui un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del
Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione
per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti – questi
ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato
nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto
riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità
sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano
in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive
del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un
anno solare.
6.2.
Competenze e
poteri del Comitato
Il Comitato,
d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità
stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente
Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione
motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito,
del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione
del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con
le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:
a)
ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare
o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità
di attuazione;
b)
ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni
del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.
Le delibere
sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti
e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le
decisioni del Comitato sono inoppugnabili.
6.3.
Rapporti con
l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
Tutte le
delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la
sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre
ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una
denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente
l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate,
le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento -
anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori
esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo
specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi
dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett.
b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da
tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell’art. 1
della stessa legge 249/97. (NOTA)
Il Comitato
provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa
ritiene di dovere acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni.
(NOTA)
Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di
tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita
o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art.
15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000
a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini
e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche
tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1,
comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni
pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso
di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza
o dell’autorizzazione.
6.4.
Regolamento di
funzionamento del Comitato
Il Comitato,
entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo
un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:
a)
I requisiti minimi e i termini per l’ammissibilità delle segnalazioni
di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto
che abbia interesse;
b)
le modalità per l’archiviazione delle segnalazioni prive dei
requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
c)
l’organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione
di relatori o l’istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali
rappresentative delle diverse componenti;
d)
le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione
del Comitato, dando notizia dell’esito all’interessato;
e)
le modalità di istruttoria d’urgenza, nei casi di maggiore gravità,
ed i termini per la decisione del Comitato;
f)
le modalità per assicurare il contraddittorio all’emittente interessata
e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell’istruttoria
e del dibattimento;
g)
le modalità di collaborazione con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni d’intesa con la stessa Autorità;
h)
le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
i)
le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato
e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.
Il Comitato
procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può
formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.
Al Codice
possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.
6.5.
Associazione
Le emittenti
firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi
all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un’Associazione
con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario
del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità
di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento
e sostegno anche da parte di enti istituzionali.