Risposta
del Comitato Televendite
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-----Messaggio originale-----
Da: Comitato Televendite [mailto:comitato.televendite@comunicazioni.it]
Inviato: venerdì 12 marzo 2004 13.10
A: presidente@uai.it
Oggetto: Risposta alla lettera aperta sull'eccessiva diffusione dell'astrologia
CCT/114b/04
Egregio Presidente,
nella riunione dell'11 marzo scorso è stata data lettura ai componenti
del Comitato di controllo sulle televendite della sua lettera del 28/01/2004.
Il Comitato, pur ravvisando la sua incompetenza al riguardo (vedi Codice
di autoregolamentazione sulle televendite), accoglie le osservazioni
contenute nella parte conclusiva del documento. A tale proposito, in
data 12 febbraio 2004 il Comitato di controllo sulle televendite ha
approvato un ordine del giorno (allegato) che racchiude le istanze della
vostra Associazione.
Cordiali saluti,
La Segreteria tecnica del Comitato _____________________________________________
Ministero delle Comunicazioni
Segreteria
Comitato di controllo sulle televendite
Viale America 201 - 00144 Roma
tel. 06 5444 7518 - 7506
fax 06 5444 7504
e-mail: comitato.televendite@comunicazioni.it
ORDINE DEL GIORNO
Il Comitato di controllo
sulle televendite, constatata una crescente diffusione sulle reti nazionali
della presenza in trasmissioni di intrattenimento e di informazione
di maghi, astrologhi e cartomanti, presentati come personaggi in grado
di suscitare credibilità;
Constatato che tale situazione
alimenta un clima culturale che favorisce l'uso spregiudicato di tale
credulità da parte di discutibili personaggi che ne abusano in
vari modi a fini speculativi;
Invita il Ministro delle
Comunicazioni ad intervenire presso le reti nazionali chiedendo di esercitare
una maggiore responsabilità nell'uso del potere di persuasione
inevitabilmente connesso all'attività radiotelevisiva.
Codice
di autoregolamentazione TV e minori
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Codice
di autoregolamentazione in materia di televendite spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari.
I sottoscrittori
del presente Codice di autoregolamentazione
Premesso:
- che l'esercizio
dell'attività di diffusione di programmi televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse generale;
- che tra le forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale
e comunitaria è disciplinata la televendita (compresi gli spot
di televendita) che consiste, come definita dalla deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CONS del 26 luglio 2001,
nell'offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo,
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- che le
imprese di radiodiffusione televisiva sono tenute al rispetto di norme
nazionali e comunitarie relative all'attività di diffusione delle
televendite, con particolare riguardo, per gli aspetti di tutela dell'acquirente,
a quelle contenute nei decreti legislativi 15 gennaio 1992, n. 50 e
22 maggio 1999, n. 185;
- che la
pubblicità dei servizi audiotex e videotex è disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420,
dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio
1995, n. 385, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, dal decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996
e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 26 maggio 1998;
- che le
televendite e gli spot di televendita relativi ai beni ed ai servizi
di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ai servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip e lotterie ed altri giochi similari necessitano
invece di regole più dettagliate per la tutela degli utenti televisivi/consumatori;
- che, in
particolare, essi devono evitare qualsiasi forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della paura e non devono esortare
ad acquistare il servizio sfruttando l'inesperienza, la credulità
o la paura;
- che i
sottoscrittori oltre ad assicurare il pieno e scrupoloso rispetto della
normativa vigente in materia di televendite e in particolare di quella
relativa ai servizi sopracitati, intendono sottoscrivere anche il presente
codice di autoregolamentazione con l'obiettivo di migliorare il livello
di garanzia nei confronti degli utenti televisivi/consumatori;
- che, atteso
che anche la carta stampata effettua forme di pubblicizzazione dei predetti
servizi secondo le caratteristiche del mezzo di diffusione, si auspica
che anche le imprese editrici di quotidiani e periodici provvedano a
definire un proprio codice di autoregolamentazione, ed in tal senso
i sottoscrittori chiedono al Governo di sollecitare tale definizione;
- tutto
ciò premesso, i sottoscrittori
SI IMPEGNANO
- al rispetto
delle seguenti regole:
Art.
1
(Ambito di applicazione)
Oggetto
del presente codice di autoregolamentazione sono le televendite e gli
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e altri giochi similari.
Art.
2
( Principi del Codice di autoregolamentazione)
1.
Le trasmissioni di cui all'articolo 1 non devono contenere dichiarazioni
o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti televisivi/consumatori,
anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare
per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio,
il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità
della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone
rappresentate.
2.
Le trasmissioni di cui all'articolo 1 devono evitare ogni forma di sfruttamento
della superstizione, della credulità o della paura, non devono
contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto
e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità
o ripugnanza, non devono offendere o sfruttare le convinzioni morali,
religiose e civili dei cittadini, devono rispettare la dignità
della persona umana e non devono comportare discriminazioni di razza,
religione, sesso o nazionalità.
3.
Le trasmissioni di cui all'articolo 1, non devono inoltre:
a)
ingannare il pubblico sul contenuto dei servizi;
b) creare timori o aspettative palesemente ingiustificate;
c) effettuare previsioni sul futuro che causino timori o paure
all'utente, al fine di soggiogarlo psicologicamente;
d) pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica,
degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente
vulnerabili;
e) contenere richieste di denaro o altra prestazione finalizzate
a risolvere problemi personali;
f) trattare argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali
degli utenti, ovvero descrivere trattamenti preventivi e curativi, anche
se del tutto innocui, influenzando il pubblico;
g) arrecare pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente,
ai minori, mostrare minorenni in situazioni scabrose,
indecenti o pericolose ovvero rappresentare una minaccia, anche indiretta,
alla loro salute, sicurezza e crescita.
4.
Le trasmissioni di cui all'articolo 1 sono comunque riservate ad un
pubblico maggiorenne. Di ciò viene data segnalazione con ogni
mezzo acustico o visivo nel corso della trasmissione.
Art.
3
(Comitato di controllo)
1.
Il rispetto e l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione
sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati
dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri quali espressione
dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle
associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti
nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno
sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio
pubblico, nonché da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione
per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero
delle comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base
delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato
è nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni.
Il Comitato dura in carica due anni .
2.
Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle comunicazioni.
Il Comitato può operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna
scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle
Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente.
Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica istituita a cura del
Ministero delle comunicazioni. Il Comitato può richiedere al
Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari
per il raggiungimento delle finalità del presente codice di autoregolamentazione.
3.
Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice
di Autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo
stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. È consentita
la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei
soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno
informati del suo esito a cura dello stesso Comitato.
4.
Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione,
il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola
a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la
valutazione della documentazione prodotta il Comitato può avvalersi
dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave
violazione delle regole del codice, il Comitato può adottare
provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell'
invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento.
5.
Il Comitato valuta la questione nella sua interezza ( responsabilità,
gravità del danno, modalità della violazione) ed emette
una motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni
devono essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione
viene demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il
voto della maggioranza dei membri presenti.
6.
Quando la decisione stabilisce che la pubblicità o la televendita
esaminata non è conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione,
il Comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate
desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla
medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione presso
la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci
giorni dall'adozione della decisione stessa.
7.
Nei casi più gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato
può imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni
ai propri utenti.
8.
Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle
comunicazioni, sulla attività di vigilanza svolta, sull'applicazione
del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo
impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.
Art.
4
(Diffusione del codice di autoregolamentazione)
I soggetti
firmatari del presente Codice di autoregolamentazione si impegnano a
dare la più ampia diffusione multimediale del Codice stesso anche
nel corso dei propri programmi.
________________________________________________________________________
COMPONENTI
COMITATO DI CONTROLLO SULLE TELEVENDITE
Dott. Adalberto BALDONI
Presidente
dott.ssa Laura ARIA
Ministero delle comunicazioni
dott.ssa Emilia VISCO
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
avv. Massimiliano DONA
Unione Nazionale Consumatori
dr. Piergiorgio LIVERANI
Consiglio Nazionale Utenti
avv. Paolo FAVALE
RAI
dott. Andrea AMBROGETTI
Mediaset
dott. Fabrizio BERRINI
Aeranti
arch. Piero MANERA
FRT
dott. Bruno DE VITA
Conna
ing. Sergio ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE
Terzo Polo
dott. Angelo GALLIPPI
Corecom
dott.ssa Marina VERNA
Ministero delle comunicazioni
dott. Alessandro CAROSELLI
Ministero delle comunicazioni
avv. Nicola LAFRANCESCHINA
CNT
--------------------------------------------------------------------------------
COMITATO
DI CONTROLLO TELEVENDITE
Regolamento
di procedura e di
gestione delle segnalazioni
Il Comitato
di controllo televendite
VISTO l’articolo
3 del “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot
di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,
di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”
che prevede l’istituzione di un Comitato di controllo cui è affidato
il rispetto e l’applicazione del Codice stesso
CONSIDERATA
la necessità di integrare le norme di carattere procedurale contenute
nell’articolo 3 del Codice allo scopo di definire le modalità
di gestione delle segnalazioni dirette al Comitato
APPROVA
il seguente Regolamento
Articolo
1
Regolamento
di procedura
Il presente
regolamento si applica alle segnalazioni di violazione del Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”.
Articolo
2
Sezioni
del Comitato di controllo
1.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Codice, in seno al Comitato di
controllo sono istituite tre Sezioni, costituite ciascuna da quattro
membri, qualora il numero dei procedimenti lo richieda.
2.
Il Presidente del Comitato inizialmente determina, su base paritetica
ai sensi dell’art. 3 comma 1, la composizione di ciascuna sezione, che
al suo interno elegge un Vicepresidente.
3.
Almeno semestralmente la composizione delle Sezioni verrà modificata
dal Presidente del Comitato secondo criteri di turnazione.
4.
Ciascuna sezione si riunisce almeno una volta al mese per procedere
all’esame delle segnalazioni ricevute, che saranno illustrate ciascuna
da un diverso relatore. Di regola, la prima sezione si riunisce nella
prima decade del mese, la seconda nella seconda decade, e la terza sezione
nella terza. Ciascuna Sezione opera con la presenza di tutti i suoi
componenti. I componenti supplenti del Comitato sostituiscono in tutte
le Sezioni i componenti per le ipotesi di loro assenza o impedimento.
5.
Si considerano assegnate ad una determinata Sezione tutte le segnalazioni
pervenute successivamente all’ultima riunione, in ordine di tempo, della
Sezione precedente. All’interno di ogni Sezione, l’assegnazione delle
segnalazioni a ciascun relatore ha luogo con criterio cronologico.
Articolo
3
Segnalazione
di infrazione
1.
Il soggetto che intenda segnalare un messaggio al Comitato di controllo
a norma dell’art. 3, comma III del Codice, deve far pervenire alla Segreteria
tecnica il modulo di segnalazione (allegato 1), compilato in ogni sua
parte a pena di improcedibilità.
2.
Il modulo è reperibile sul sito del Ministero, presso le sedi
locali dei Corecom, sul sito del C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.it)
del C.N.U. (http://www.agcom.it/cnu) e presso gli Ispettorati Territoriali
del Ministero delle Comunicazioni.
3.
Il modulo di segnalazione deve necessariamente pervenire alla Segreteria
del Comitato di Controllo via fax (al numero 06 5444 7504), o tramite
posta elettronica (e.mail: comitato.televendite@comunicazioni.it), o
per posta (a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comitato
di Controllo Televendite c/o Ministero delle Comunicazioni - Viale America,
201 - 00144 ROMA ).
Articolo
4
Procedimento
di controllo
1.
La procedura si intende instaurata con la ricezione da parte della Segreteria
tecnica del modulo di segnalazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dall’interessato.
2.
La Segreteria, sentito il Presidente che può disporre la riunione
delle segnalazioni o procedura di urgenza, iscrive ogni domanda ricevuta
su di un apposito Registro, attribuendo a ciascuna un numero progressivo
ed indicando secondo un criterio cronologico il relatore, se necessario,
la Sezione d’assegnazione.
3.
La Segreteria provvede a richiedere tempestivamente la registrazione
della trasmissione oggetto della segnalazione all’emittente, insieme
a sommarie deduzioni, e le trasmette, con sintetica relazione ed ogni
eventuale ulteriore atto del procedimento, al Comitato ovvero alla competente
Sezione, che lo esaminerà nella prima seduta programmata.
4.
Qualora insorgano difficoltà nel reperire tale documentazione,
il Comitato può rivolgersi ai Co.Re.Com. competenti, agli Ispettorati
Territoriali del Ministero delle Comunicazioni ed alla Polizia Postale
per il prelievo della cassetta.
5.
L’esame della segnalazione si svolge sulla base delle indicazioni del
relatore e la decisione è adottata secondo le modalità
di cui all’art.3 del Codice.
6.
Al fine di consentire la partecipazione al procedimento del soggetto
che ha effettuato la segnalazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del Codice, la segreteria lo informa dell’inizio del procedimento, della
Sezione e del relatore competente, nonché della facoltà
di essere ascoltato dalla Sezione. Tale facoltà resta ferma per
tutte le parti, qualora ne facciano espressa richiesta.
7.
Le riunioni delle Sezioni e del Comitato non sono pubbliche.
Articolo
5
Fase del
procedimento innanzi al Comitato
1.
Il Comitato decide con maggioranza dei componenti presenti: in caso
di parità di voti prevale quello del Presidente.
2.
Il Comitato può disporre lo svolgimento di ulteriori attività
istruttorie.
Articolo
6
Decisione
e comunicazioni all’esito del procedimento
1.
La decisione adottata a norma dell’art. 3 del Codice è comunicata
alle parti a cura della Segreteria, che può utilizzare ogni mezzo
anche elettronico o telematico purché consenta la prova del ricevimento
da parte del destinatario.
2.
Le decisioni del Comitato e delle Sezioni sono registrate su supporto
duraturo, con indicazione delle parti e delle motivazioni poste a fondamento
della decisione.
Approvato
nella seduta del 6 novembre 2002
torna su
Al COMITATO
DI CONTROLLO TELEVENDITE
c/o Ministero
delle Comunicazioni
Viale America,
201 - 00144 ROMA
tell. 06
5444 7506 - 06 5444 7518
fax 06 5444
7504
e.mail:
comitato.televendite@comunicazioni.it
MODULO
DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE
Il sottoscritto/a
...........................................................................................
nato/a a
................................................. il ................................................
residente
in ............................................. provincia ......................................
via .............................................................................................................
telefono
.................................................. fax ..............................................
e.mail .........................................................................................................
SEGNALA
La trasmissione
di un messaggio avente ad oggetto ...................................................................
........................................................................................................................................
- televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili.
- televendite e spot di televendita di servizi relativi ai pronostici
concernenti il gioco del lotto,
enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari.
Andato in
onda sull’emittente ................................................
della provincia di .................................................................
in data
......................... tra le ore ............. e le ore ..............
RITENENDO
che la trasmissione
indicata sia idonea per le modalità di presentazione, per le
omissioni, ambiguità o esagerazioni contenute a:
- trarre
in inganno il pubblico sul contenuto dei servizi;
- creare
timori o aspettative palesemente ingiustificate
- effettuare
previsioni sul futuro che causino timori o paure all’utente, al fine
di soggiogarlo psicologicamente;
- pregiudicare
la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare
di quelli psicologicamente vulnerabili;
- contenere
richieste di denaro o altra prestazione finalizzate a risolvere problemi
personali;
- trattare
argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali degli utenti, ovvero
descrivere trattamenti preventivi e curativi, anche se del tutto innocui,
influenzando il pubblico;
- arrecare
pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente, ai minori,
mostrare minorenni in situazioni scabrose, indecenti o pericolose ovvero
rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza
e crescita.
E comunque
segnala che:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Pertanto,
ai sensi e per gli effetti del codice di Autoregolamentazione delle
televendite
CHIEDE
che il Comitato
di controllo verifichi la sussistenza nel messaggio indicato di violazioni
ai principi del Codice di autoregolamentazione, adottando i provvedimenti
conseguenti.
Luogo e
data ........................................ Firma ........................................
CONSENTO
il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96
Firma .........................................
--------------------------------------------------------------------------------
NB: SI RICORDA
CHE PER LA SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE
CI SI PUO' RIVOLGERE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 06 5444 7506 e 5444
7518;
SERVIRSI DEL FAX: 06 5444 7504;
SCRIVERE A MEZZO RACCOMANDATA A/R A: COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE
c/o MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - VIALE AMERICA, 201 - 00144 ROMA;
TRAMITE POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO: comitato.televendite@comunicazioni.it;
UTILIZZANDO IL MODULO DI SEGNALAZIONE DISPONIBILE ANCHE PRESSO LE SEDI
LOCALI DEI CO.RE.COM, SUL SITO DEL C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.it),
DEL C.N.U. (www.agcom.it/cnu) E PRESSO LE SEDI DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.