Astrologia? No, grazie!
 

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 Codice di autoregolamentazione televendite e spot

Risposta del Comitato di controllo sulle televendite

Modulo di segnalazione infrazione




Risposta del Comitato Televendite

-----Messaggio originale-----
Da: Comitato Televendite [mailto:comitato.televendite@comunicazioni.it]
Inviato: venerdì 12 marzo 2004 13.10
A: presidente@uai.it
Oggetto: Risposta alla lettera aperta sull'eccessiva diffusione dell'astrologia

CCT/114b/04

Egregio Presidente,
nella riunione dell'11 marzo scorso è stata data lettura ai componenti del Comitato di controllo sulle televendite della sua lettera del 28/01/2004. Il Comitato, pur ravvisando la sua incompetenza al riguardo (vedi Codice di autoregolamentazione sulle televendite), accoglie le osservazioni contenute nella parte conclusiva del documento. A tale proposito, in data 12 febbraio 2004 il Comitato di controllo sulle televendite ha approvato un ordine del giorno (allegato) che racchiude le istanze della vostra Associazione.


Cordiali saluti,


La Segreteria tecnica del Comitato _____________________________________________
Ministero delle Comunicazioni
Segreteria
Comitato di controllo sulle televendite
Viale America 201 - 00144 Roma
tel. 06 5444 7518 - 7506
fax 06 5444 7504
e-mail: comitato.televendite@comunicazioni.it

ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato di controllo sulle televendite, constatata una crescente diffusione sulle reti nazionali della presenza in trasmissioni di intrattenimento e di informazione di maghi, astrologhi e cartomanti, presentati come personaggi in grado di suscitare credibilità;

Constatato che tale situazione alimenta un clima culturale che favorisce l'uso spregiudicato di tale credulità da parte di discutibili personaggi che ne abusano in vari modi a fini speculativi;

Invita il Ministro delle Comunicazioni ad intervenire presso le reti nazionali chiedendo di esercitare una maggiore responsabilità nell'uso del potere di persuasione inevitabilmente connesso all'attività radiotelevisiva.

 

 Codice di autoregolamentazione TV e minori

Codice di autoregolamentazione in materia di televendite spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari.

I sottoscrittori del presente Codice di autoregolamentazione

Premesso:

- che l'esercizio dell'attività di diffusione di programmi televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse generale;

- che tra le forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale e comunitaria è disciplinata la televendita (compresi gli spot di televendita) che consiste, come definita dalla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CONS del 26 luglio 2001, nell'offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

- che le imprese di radiodiffusione televisiva sono tenute al rispetto di norme nazionali e comunitarie relative all'attività di diffusione delle televendite, con particolare riguardo, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, a quelle contenute nei decreti legislativi 15 gennaio 1992, n. 50 e 22 maggio 1999, n. 185;

- che la pubblicità dei servizi audiotex e videotex è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 26 maggio 1998;

- che le televendite e gli spot di televendita relativi ai beni ed ai servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ai servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie ed altri giochi similari necessitano invece di regole più dettagliate per la tutela degli utenti televisivi/consumatori;

- che, in particolare, essi devono evitare qualsiasi forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura e non devono esortare ad acquistare il servizio sfruttando l'inesperienza, la credulità o la paura;

- che i sottoscrittori oltre ad assicurare il pieno e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia di televendite e in particolare di quella relativa ai servizi sopracitati, intendono sottoscrivere anche il presente codice di autoregolamentazione con l'obiettivo di migliorare il livello di garanzia nei confronti degli utenti televisivi/consumatori;

- che, atteso che anche la carta stampata effettua forme di pubblicizzazione dei predetti servizi secondo le caratteristiche del mezzo di diffusione, si auspica che anche le imprese editrici di quotidiani e periodici provvedano a definire un proprio codice di autoregolamentazione, ed in tal senso i sottoscrittori chiedono al Governo di sollecitare tale definizione;

- tutto ciò premesso, i sottoscrittori

SI IMPEGNANO

- al rispetto delle seguenti regole:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Oggetto del presente codice di autoregolamentazione sono le televendite e gli spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari.

Art. 2
( Principi del Codice di autoregolamentazione)

1. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti televisivi/consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

2. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza, non devono offendere o sfruttare le convinzioni morali, religiose e civili dei cittadini, devono rispettare la dignità della persona umana e non devono comportare discriminazioni di razza, religione, sesso o nazionalità.

3. Le trasmissioni di cui all'articolo 1, non devono inoltre:

a) ingannare il pubblico sul contenuto dei servizi;
b) creare timori o aspettative palesemente ingiustificate;
c) effettuare previsioni sul futuro che causino timori o paure all'utente, al fine di soggiogarlo psicologicamente;
d) pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente
vulnerabili;
e) contenere richieste di denaro o altra prestazione finalizzate a risolvere problemi personali;
f) trattare argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali degli utenti, ovvero descrivere trattamenti preventivi e curativi, anche se del tutto innocui, influenzando il pubblico;
g) arrecare pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente, ai minori, mostrare minorenni in situazioni scabrose,
indecenti o pericolose ovvero rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita.

4. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 sono comunque riservate ad un pubblico maggiorenne. Di ciò viene data segnalazione con ogni mezzo acustico o visivo nel corso della trasmissione.

Art. 3
(Comitato di controllo)

1. Il rispetto e l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonché da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato è nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni .

2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle comunicazioni. Il Comitato può operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato può richiedere al Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalità del presente codice di autoregolamentazione.

3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice di Autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. È consentita la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello stesso Comitato.

4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la valutazione della documentazione prodotta il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave violazione delle regole del codice, il Comitato può adottare provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell' invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento.

5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza ( responsabilità, gravità del danno, modalità della violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti.

6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicità o la televendita esaminata non è conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa.

7. Nei casi più gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato può imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri utenti.

8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle comunicazioni, sulla attività di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.

Art. 4
(Diffusione del codice di autoregolamentazione)

I soggetti firmatari del presente Codice di autoregolamentazione si impegnano a dare la più ampia diffusione multimediale del Codice stesso anche nel corso dei propri programmi.

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COMPONENTI COMITATO DI CONTROLLO SULLE TELEVENDITE

Dott. Adalberto BALDONI
Presidente

dott.ssa Laura ARIA
Ministero delle comunicazioni

dott.ssa Emilia VISCO
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

avv. Massimiliano DONA
Unione Nazionale Consumatori

dr. Piergiorgio LIVERANI
Consiglio Nazionale Utenti

avv. Paolo FAVALE
RAI

dott. Andrea AMBROGETTI
Mediaset

dott. Fabrizio BERRINI
Aeranti

arch. Piero MANERA
FRT

dott. Bruno DE VITA
Conna

ing. Sergio ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE
Terzo Polo

dott. Angelo GALLIPPI
Corecom

dott.ssa Marina VERNA
Ministero delle comunicazioni

dott. Alessandro CAROSELLI
Ministero delle comunicazioni

avv. Nicola LAFRANCESCHINA
CNT

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COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE

Regolamento di procedura e di gestione delle segnalazioni

Il Comitato di controllo televendite

VISTO l’articolo 3 del “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari” che prevede l’istituzione di un Comitato di controllo cui è affidato il rispetto e l’applicazione del Codice stesso

CONSIDERATA la necessità di integrare le norme di carattere procedurale contenute nell’articolo 3 del Codice allo scopo di definire le modalità di gestione delle segnalazioni dirette al Comitato

APPROVA
il seguente Regolamento

Articolo 1

Regolamento di procedura

Il presente regolamento si applica alle segnalazioni di violazione del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”.

Articolo 2

Sezioni del Comitato di controllo

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Codice, in seno al Comitato di controllo sono istituite tre Sezioni, costituite ciascuna da quattro membri, qualora il numero dei procedimenti lo richieda.

2. Il Presidente del Comitato inizialmente determina, su base paritetica ai sensi dell’art. 3 comma 1, la composizione di ciascuna sezione, che al suo interno elegge un Vicepresidente.

3. Almeno semestralmente la composizione delle Sezioni verrà modificata dal Presidente del Comitato secondo criteri di turnazione.

4. Ciascuna sezione si riunisce almeno una volta al mese per procedere all’esame delle segnalazioni ricevute, che saranno illustrate ciascuna da un diverso relatore. Di regola, la prima sezione si riunisce nella prima decade del mese, la seconda nella seconda decade, e la terza sezione nella terza. Ciascuna Sezione opera con la presenza di tutti i suoi componenti. I componenti supplenti del Comitato sostituiscono in tutte le Sezioni i componenti per le ipotesi di loro assenza o impedimento.

5. Si considerano assegnate ad una determinata Sezione tutte le segnalazioni pervenute successivamente all’ultima riunione, in ordine di tempo, della Sezione precedente. All’interno di ogni Sezione, l’assegnazione delle segnalazioni a ciascun relatore ha luogo con criterio cronologico.

Articolo 3

Segnalazione di infrazione

1. Il soggetto che intenda segnalare un messaggio al Comitato di controllo a norma dell’art. 3, comma III del Codice, deve far pervenire alla Segreteria tecnica il modulo di segnalazione (allegato 1), compilato in ogni sua parte a pena di improcedibilità.

2. Il modulo è reperibile sul sito del Ministero, presso le sedi locali dei Corecom, sul sito del C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.it) del C.N.U. (http://www.agcom.it/cnu) e presso gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni.

3. Il modulo di segnalazione deve necessariamente pervenire alla Segreteria del Comitato di Controllo via fax (al numero 06 5444 7504), o tramite posta elettronica (e.mail: comitato.televendite@comunicazioni.it), o per posta (a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comitato di Controllo Televendite c/o Ministero delle Comunicazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA ).

Articolo 4

Procedimento di controllo

1. La procedura si intende instaurata con la ricezione da parte della Segreteria tecnica del modulo di segnalazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato.

2. La Segreteria, sentito il Presidente che può disporre la riunione delle segnalazioni o procedura di urgenza, iscrive ogni domanda ricevuta su di un apposito Registro, attribuendo a ciascuna un numero progressivo ed indicando secondo un criterio cronologico il relatore, se necessario, la Sezione d’assegnazione.

3. La Segreteria provvede a richiedere tempestivamente la registrazione della trasmissione oggetto della segnalazione all’emittente, insieme a sommarie deduzioni, e le trasmette, con sintetica relazione ed ogni eventuale ulteriore atto del procedimento, al Comitato ovvero alla competente Sezione, che lo esaminerà nella prima seduta programmata.

4. Qualora insorgano difficoltà nel reperire tale documentazione, il Comitato può rivolgersi ai Co.Re.Com. competenti, agli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni ed alla Polizia Postale per il prelievo della cassetta.

5. L’esame della segnalazione si svolge sulla base delle indicazioni del relatore e la decisione è adottata secondo le modalità di cui all’art.3 del Codice.

6. Al fine di consentire la partecipazione al procedimento del soggetto che ha effettuato la segnalazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, la segreteria lo informa dell’inizio del procedimento, della Sezione e del relatore competente, nonché della facoltà di essere ascoltato dalla Sezione. Tale facoltà resta ferma per tutte le parti, qualora ne facciano espressa richiesta.

7. Le riunioni delle Sezioni e del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 5

Fase del procedimento innanzi al Comitato

1. Il Comitato decide con maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. Il Comitato può disporre lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie.

Articolo 6

Decisione e comunicazioni all’esito del procedimento

1. La decisione adottata a norma dell’art. 3 del Codice è comunicata alle parti a cura della Segreteria, che può utilizzare ogni mezzo anche elettronico o telematico purché consenta la prova del ricevimento da parte del destinatario.

2. Le decisioni del Comitato e delle Sezioni sono registrate su supporto duraturo, con indicazione delle parti e delle motivazioni poste a fondamento della decisione.

Approvato nella seduta del 6 novembre 2002

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Al COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE

c/o Ministero delle Comunicazioni

Viale America, 201 - 00144 ROMA

tell. 06 5444 7506 - 06 5444 7518

fax 06 5444 7504

e.mail: comitato.televendite@comunicazioni.it

MODULO DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE

Il sottoscritto/a ...........................................................................................

nato/a a ................................................. il ................................................

residente in ............................................. provincia ......................................

via .............................................................................................................

telefono .................................................. fax ..............................................

e.mail .........................................................................................................

SEGNALA

La trasmissione di un messaggio avente ad oggetto ...................................................................

........................................................................................................................................

- televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili.
- televendite e spot di televendita di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,

enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari.

Andato in onda sull’emittente ................................................
della provincia di .................................................................

in data ......................... tra le ore ............. e le ore ..............

RITENENDO

che la trasmissione indicata sia idonea per le modalità di presentazione, per le omissioni, ambiguità o esagerazioni contenute a:

- trarre in inganno il pubblico sul contenuto dei servizi;

- creare timori o aspettative palesemente ingiustificate

- effettuare previsioni sul futuro che causino timori o paure all’utente, al fine di soggiogarlo psicologicamente;

- pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente vulnerabili;

- contenere richieste di denaro o altra prestazione finalizzate a risolvere problemi personali;

- trattare argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali degli utenti, ovvero descrivere trattamenti preventivi e curativi, anche se del tutto innocui, influenzando il pubblico;

- arrecare pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente, ai minori, mostrare minorenni in situazioni scabrose, indecenti o pericolose ovvero rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita.

E comunque segnala che:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del codice di Autoregolamentazione delle televendite

CHIEDE

che il Comitato di controllo verifichi la sussistenza nel messaggio indicato di violazioni ai principi del Codice di autoregolamentazione, adottando i provvedimenti conseguenti.

Luogo e data ........................................ Firma ........................................

CONSENTO
il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

Firma .........................................


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NB: SI RICORDA CHE PER LA SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE
CI SI PUO' RIVOLGERE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 06 5444 7506 e 5444 7518;
SERVIRSI DEL FAX: 06 5444 7504;
SCRIVERE A MEZZO RACCOMANDATA A/R A: COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE c/o MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - VIALE AMERICA, 201 - 00144 ROMA;
TRAMITE POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO: comitato.televendite@comunicazioni.it;
UTILIZZANDO IL MODULO DI SEGNALAZIONE DISPONIBILE ANCHE PRESSO LE SEDI LOCALI DEI CO.RE.COM, SUL SITO DEL C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.it), DEL C.N.U. (www.agcom.it/cnu) E PRESSO LE SEDI DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

 Codice di autoregolamentazione TV e minori