Proposta di legge per una corretta informazione
sulle previsioni astrologiche


Art. 1

La presente legge ha per finalità la corretta informazione dell'opinione pubblica riguardo la fondatezza scientifica delle previsioni riportate dagli oroscopi che vengono pubblicati sulla stampa o diffusi da qualsiasi testata radiotelevisiva.
Le seguenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni che avvengono sotto forma informatica.


Art. 2

Dall'entrata in vigore della presente legge ogni comunicato riportante previsioni astrologiche, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, dovrà essere preceduto e seguito da un avviso dal seguente tenore: "Le previsioni astrologiche sono basate su elementi e deduzioni che mancano di riscontro scientificamente fondato".
Tale avviso dovrà essere comunicato: in voce nelle trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nel caso di pubblicazione a mezzo stampa o di diffusione informatica.

Art. 3

Per la testata che omette di provvedere a quanto prescritto dall'art. 2 è prevista la sanzione amministrativa da Euro 2.000 Euro 4.000 se a diffusione regionale o sub-regionale e con la sanzione amministrativa da Euro 4.000 a Euro 8.000 se a diffusione nazionale o interregionale.
Competente al controllo del rispetto della presente legge e all'irrogazione delle relative sanzioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni