Art. 1
La presente legge
ha per finalità la corretta informazione dell'opinione
pubblica riguardo la fondatezza scientifica delle previsioni riportate
dagli oroscopi che vengono pubblicati sulla stampa o diffusi da
qualsiasi testata radiotelevisiva.
Le seguenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni
che avvengono sotto forma informatica.
Art. 2
Dall'entrata in
vigore della presente legge ogni comunicato riportante previsioni
astrologiche, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, dovrà
essere preceduto e seguito da un avviso dal seguente tenore: "Le
previsioni astrologiche sono basate su elementi e deduzioni che
mancano di riscontro scientificamente fondato".
Tale avviso dovrà essere comunicato: in voce nelle trasmissioni
radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive;
in forma scritta nel caso di pubblicazione a mezzo stampa o di
diffusione informatica.
Art. 3
Per la testata
che omette di provvedere a quanto prescritto dall'art. 2 è
prevista la sanzione amministrativa da Euro 2.000 Euro 4.000 se
a diffusione regionale o sub-regionale e con la sanzione amministrativa
da Euro 4.000 a Euro 8.000 se a diffusione nazionale o interregionale.
Competente al controllo del rispetto della presente legge e all'irrogazione
delle relative sanzioni l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni