SEZIONE I - Disposizioni
generali
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 -
Oggetto e ambito di applicazione
SEZIONE II - Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite
e loro modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3 - Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto
al resto del programma
Articolo 4 -
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
Articolo 5 -
Esclusioni dai limiti di affollamento
Articolo 5 bis
- Trasmissioni di televendita
Articolo 5 ter
- Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia,
cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e altri giochi similari
Articolo 6 -
Disciplina sanzionatori
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per Autorità:
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana,
hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti
dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere
da terzi;
per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica o
privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale
o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato,
trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo
televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni
o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione
di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva
o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di
beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora
tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire
fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si
considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro
pagamento o altro compenso.
per autopromozione: annunci dell’emittente relativi ai propri programmi
ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo
comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità
radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento
si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati,
nonché a tutte le emittenti, come definite all’articolo 1, comma
1, lettera b).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro
modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del
programma
1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili
come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso
l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi,
o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine
della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato
diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri
tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità
con apposito provvedimento(1).
(1) Comma così
modificato dalla delibera dell'Autorità n. 132/06/CSP.
2. Le emittenti
televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile,
la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente
nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.
3. L’Autorità
assume ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina
pubblicitaria sia prevista l’adozione di un unico segnale di interruzione
pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione
dedicata ai minori.
4. I messaggi
pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi
forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma
in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima
o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi
cartoni animati.
5. I messaggi
sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente
né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali
e le rubriche di attualità.
6. La pubblicità
e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare
programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione,
né durante i suoi intervalli.
7. E’ vietata
la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
2. Il calcolo
della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento
delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all’articolo 3 della legge
30 aprile 1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato
secondo il criterio del tempo lordo, come definito all’articolo 1, comma
1, lettera i) del presente regolamento.
3. Nei programmi
composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga
struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere
inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.
4. Tra la fine
di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono
di norma trascorrere almeno 20 minuti.
5. Nella trasmissione
di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono
essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della
competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco
suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove
l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva,
e sempre che per le partite di calcio, in applicazione della disposizione
di cui al comma 1, gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano
in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari(2).
(2) Comma così
modificato dalle delibere dell'Autorità n. 250/04/CSP e n. 105/05/CSP.
6. I programmi
per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono
essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto
disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la
televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122,
i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti
nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità
o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di
cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l’orario
di trasmissione, ad un pubblico adulto.
8. Nei casi di
cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario
deve essere evidenziata con i mezzi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
La durata dei predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento
previsti.
9. Le disposizioni
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive
locali, ai sensi e nei casi previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge
30 aprile 1998, n.122.
Articolo 5
Esclusioni dai limiti di affollamento
1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente,
le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi
di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati
nei limiti di affollamento.
Articolo 5 bis
Trasmissioni di televendita (3)
1. Le trasmissioni
di televendita possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché
questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o
acustici di evidente percezione.
2. Gli oggetti,
i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono
essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi
e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare
fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti,
senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche.
3. L'offerta
deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi
quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità
della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare
gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche.
4. L’emittente
deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare
dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita
al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome,
la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero
di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
(3) Articolo
aggiunto con delibera dell'Autorità n. 34/05/CSP.
Articolo 5 ter
Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia,
cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e altri giochi similari (4)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso
delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione
o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura
di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni
telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni
per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.
2. Le trasmissioni
di cui al comma 1 non devono:
trarre in inganno
il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni,
sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;
evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità
o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente
più vulnerabili.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle
fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.
4. La pubblicità
e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2.
5. Nella pubblicità
e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di numerazioni
telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita
l’informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili
ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di
attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni,
facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
6. La propaganda
di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo
audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie
vocali", "chat line", "one to one" e "hot
line" non può essere trasmesse nella fascia oraria tra le
ore 7 e le ore 24.
(4) Articolo
aggiunto con delibera dell'Autorità n. 34/05/CSP.
Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
2. Fatte salve
le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei
divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro
caso le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge
14 novembre 1995, n. 481 e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge
31 luglio 1997, n. 249.