|
Pubblicità
e televendite: integrazione del regolamento
Le trasmissioni
di televendita relative a beni e servizi di astrologia, cartomanzia
e pronostici non potranno più essere trasmesse nelle fasce
orarie tra le ore 7,00 e le ore 23,00.
La propaganda dei medesimi servizi e di altri giochi similari di
tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta, chat line,
messaggerie locali, hot line, ecc. potrà andare in onda solo
nella fascia oraria notturna (24,00 - 7,00).
Nelle medesime trasmissioni è vietato mostrare, pubblicizzare
o indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura
di servizi a sovrapprezzo. La pubblicità di tali numeri è
ammessa solo all’interno di spot pubblicitari chiaramente distinti
dalle trasmissioni di televendita.
Queste le misure di maggior rilievo adottate oggi dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera che integra
il regolamento in materia di pubblicità e televendite (n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001). |
Le trasmissioni
di propaganda relative a servizi di cartomanzia, astrologia e pronostici
- ha sottolineato il commissario relatore Giuseppe Sangiorgi - hanno
una natura controversa tra l’essere vere e proprie televendite, o piuttosto
forme di telepromozione. Le misure specifiche adottate per questo tipo
di trasmissioni, riguardo alle quali si registra peraltro un diffuso
allarme sociale, sono finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento
della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela
in particolare delle persone più vulnerabili psicologicamente
-.
Le altre misure
assunte riguardano la disciplina generale delle trasmissioni di televendita.
Il regolamento dell’Autorità fissa in particolare, mutuandoli
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, una serie di
principi di garanzia tendenti a conferire unità ed organicità
all’ordinamento in materia:
distinguibilità
e separatezza tra trasmissioni di televendite e spot pubblicitari;
obbligo di descrizione
chiara e precisa e di rappresentazione veritiera ed integrale dei beni
o servizi offerti;
accuratezza, chiarezza
e completezza dell’offerta (prezzi, garanzie, modalità di fornitura,
informazione sul diritto di recesso);
obbligo per l’emittente
di accertare l’identità del venditore ed il possesso dei requisiti
di legge per l’esercizio della vendita al dettaglio nonché di
indicare in video nome e sede del venditore stesso, numero di iscrizione
al registro imprese e partita IVA.
- Si tratta in questo caso - osserva Giuseppe Sangiorgi - di misure
intese semplicemente ad assicurare il coordinamento ed il consolidamento,
e quindi la più incisiva applicazione, di una disciplina minima
a garanzia degli utenti e dei consumatori.
Martedì
8 marzo 2004
per contatti,
segnalazioni, richiesta di informazioni
Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel. 081/7507111
Fax 081/7507616
Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
sede di rappresentanza
Via delle Muratte, 25 - 00187 Roma
Tel. 06/69644111
Fax. 06/69644926
E-mail:
info@agcom.it
_________________________________________________________________________________
AGGIORNAMENTO
Il
TAR Lazio ha sospeso la decisione dell’Authority sui "pronostici
Tv"
Il Tar
del Lazio ha sospeso fino al 9 novembre la delibera della precedente
Autorità delle Comunicazioni relativa alle televendite di servizi,
tra i quali pronostici e propaganda dei servizi audiotex relativi.
La decisione era molto attesa dalle Tv locali.
Come
informa in un comunicato stampa l’associazione Aeranti, il Tar del
Lazio ha accolto l’istanza di Aeranti (associazione di categoria delle
imprese televisive e radiofoniche locali e satellitari) e di numerose
imprese televisive associate Aeranti e ha sospeso fino al 9 novembre
2005 la delibera n. 34/05/CSP assunta dalla precedente Commissione
Servizi e Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
relativa alle televendite di servizi, tra i quali i pronostici, e
alla propaganda dei servizi audiotex relativi. Entro la suddetta data
dovrà essere completata l’istruttoria disposta dal Tar e quindi
nell’udienza del 9 novembre 2005 il Tar deciderà in via definitiva
sull’istanza cautelare di sospensiva.
|