Onorevoli colleghi!
La proposta di legge che presento trova giustificazione nel
fatto che, sempre di più e senza alcun controllo, proliferano
su numerosi organi di stampa, riviste e trasmissioni radiotelevisive
di vario genere (tra cui purtroppo anche alcuni giornali radio
della stessa RAI), letture o esposizioni di oroscopi nonché
di carte, numeri o pratiche analoghe di cui, come è ben
noto, non vi è prova scientifica della validità
predittiva.
Da alcuni anni l'Unione astrofili italiani ha intrapreso una
battaglia informativa volta, quantomeno, a limitare i danni
socio-culturali e, in alcuni casi,anche economici che derivano
da questa pratica.
Non si tratta di una attività innocua, da prendere con
simpatia e con indulgenza. In alcuni casi ha provocato vere
e proprie tragedie economiche per alcune famiglie sfociate in
alcuni processi penali di risonanza nazionale.
Attraverso mezzi audio-visivi (oggi anche informatici), rischiano
di essere perpetrate delle autentiche truffe in danno di persone
in gravi difficoltà o non adeguatamente capaci di distinguere
informazioni e miraggi.
La presente proposta di legge non prevede ovviamente il divieto
di queste antiche pratiche ma solo un intervento informativo
obbligatorio, da parte di tutti gli organi che ospitano dette
attività (stampa, radio e televisioni), affinché
sia ben messo in evidenza che le previsioni astrologiche o altre
consimili "arti" non hanno alcun fondamento scientifico.
A ben vedere, onorevoli Colleghi, vi è anzi la prova
del contrario in quanto, come messo in evidenza da alcuni gruppi
di ricercatori che hanno monitorato in modo scientifico tali
attività, è emerso che le previsioni astrologiche
preannunciate mai si sono verificate nei termini indicati, anche
per fatti di rilevanza mondiale.
Del resto, già l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nell'articolo 5-ter del regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e televendita, di cui alla
deliberazione della medesima Autorità n. 538/01/658 del
26 luglio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001, e successive modificazioni,
vieta lo svolgimento di attività di questo genere in
fasce orarie che vanno dalle ore 7 alle ore 23.
Ciò ovviamente non basta ed è compito del Parlamento
prevedere un minimo di regolamentazione che, senza vietare comportamenti
legati a libere scelte, obblighi però a una seria e puntuale
informazione sui limiti oggettivi che queste pratiche presentano
proprio perché tali scelte, per essere libere, devono
essere basate su di un minimo di informazione.
Art. 1.
(Finalità)
1.
Al fine di favorire una corretta informazione dell'opinione
pubblica riguardo la ascientificità delle previsioni
probabilistiche diffuse attraverso l'uso di oroscopi, carte,
numeri o pratiche analoghe, e pubblicate a mezzo stampa, ovvero
trasmesse da qualsiasi emittente radio-televisiva, ovvero diffuse
mediante rete telematica o di tele-comunicazione, ogni comunicato
riportante le suddette previsioni è preceduto, e seguito,
da un avviso del seguente tenore: "Le previsioni probabilistiche
sono basate su elementi e deduzioni che mancano di riscontro
scientificamente provato.".
2. Tale avviso è comunicato in voce nelle trasmissioni
radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive;
in forma scritta nel caso di pubblicazioni a mezzo stampa o
di diffusione telematica.
3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sono disciplinate le ulteriori modalità
di trasmissione degli avvisi, il loro contenuto, nonché
le relative sanzioni.
Art.
2
(Sanzioni)
1.
In caso di inottemperanza delle disposizioni della presente
legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
applica ai proponenti e ai produttori dei suddetti prodotti
e servizi, e ai titolari di concessioni o autorizzazioni a trasmettere
programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa
da 2000 a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette previsioni
è avvenuta a livello regionale e sub-regionale; e da
4.000 a 40.000 se la diffusione è avvenuta a livello
nazionale o interregionale.
2. In caso di diffusione per via telematica, l'Autorità
può anche disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle previsioni.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.