Maghi e cartomanti sconfitti dal Codacons dinanzi al Tar del Lazio. Come si ricorderà con la delibera 08.03.2005 l’ Autorità per le Comunicazioni disponeva la limitazione della pubblicazione televisiva per servizi di astrologia, cartomanzia, lotto, superenalotto, totocalcio, nella fascia oraria ricompressa tra 7.00 e le 24.00. In sostanza le televendite di astrologia e cartomanzia sarebbero potute andare in onda solo di notte; la finalità perseguita da tale provvedimento era quella di "garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, ivi compresi i minori", nonché quella di "contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e di credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente". Contro tale delibera una società che opera nel settore dell’astrologia e in forma residuale nel settore del lotto e della cartomanzia, ha presentato ricorso al Tar Lazio. In sede cautelare, con ordinanza in data 25.5.2005, il Tribunale ha ordinato all'Autorità la produzione di una "dettagliata ed analitica relazione in ordine alla procedura seguita, agli accertamenti effettuati ed alle modalità di coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di utenti, svolte ai fini dell'adozione dell'impugnato regolamento". La II sezione del Tar, Presidente Domenico La Medica, Relatore Raffaello Sestini, dopo aver visionato i documenti presentati dall’Autorità per le comunicazioni, e grazie all’intervento del Codacons che in giudizio ha strenuamente difeso il provvedimento dell’Autorità, ha respinto il ricorso della società FAST SERVICE SRL, così motivando: l’esigenza di disciplinare unitariamente le vere e proprie "televendite", le telepromozioni e tutte le altre forme di messaggio promozionale di beni e servizi è emersa, a seguito di una specifica istruttoria, in relazione al fenomeno, assai diffuso nella programmazione delle emittenti locali, di "televendite" spesso non rispondenti alla definizione di cui all' articolo l della direttiva 89/552/CEE e del regolamento in tema di pubblicità ma consistenti, in realtà, in messaggi di propaganda di servizi, frequentemente di astrologia, cartomanzia e pronostici, che presentano promiscuamente, per contenuti e durata, sia elementi propri della televendita sia elementi che caratterizzano le "telepromozioni" inseriti senza nessuna distinzione nella stessa trasmissione, così da potersi indebitamente svincolare dai limiti di affollamento pubblicitario previsti per l'emittenza locale dall'articolo 8, comma 9 ter, della legge n. 223/90. [...] Quanto alla affermata incongruità dell’equiparazione di astrologia e cartomanzia a giochi di sorte, la censura, a giudizio del Collegio, è infondata in fatto, travisando i contenuti sia del provvedimento impugnato, sia delle attività in esame. Appare evidente, infatti, sia la sostanziale omogeneità delle attività commerciali accumunate dall’impugnata riforma regolamentare (servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici e simili), sia la loro ontologica diversità anche quando si tratta di pronostici- dai giochi di sorte (lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio e simili), consentiti e regolamentati dalla legge dello Stato al fine di assicurare entrate al pubblico erario. Tutte le attività in esame, in particolare, concernono non una consapevole pattuizione, riguardante una vicenda (il gioco con estrazione a sorte) dichiaratamente aleatoria, bensì, l’offerta di tecniche e metodologie dichiaratamente volte a conoscere e guidare il futuro in favore del cliente, che potrebbe in tal modo comprare la propria fortuna futura, eliminando o quanto meno a riducendo, senza alcuna evidenza di fondamento scientifico, l'incertezza, e quindi l'angoscia, inscindibilmente connessa alla capacità di autodeterminazione propria dell’essere umano. [...] E’ appena il caso di ricordare, poi, che identiche considerazioni valgono per le paventate ricadute occupazionali della nuova disciplina, oltretutto niente affatto dimostrate e concernenti comunque, per la maggior parte, rapporti di lavoro del tutto precari, e quindi privi di ogni garanzia di stabilità per il futuro, degli addetti ai call-center e degli altri operatori del settore. [...] con il ricorso si contesta la indebita limitazione della nuova disciplina restrittiva al solo mezzo televisivo, che genererebbe effetti discriminatori e distorsivi del mercato pubblicitario, in danno dei ricorrenti, nei confronti degli altri mezzi di comunicazione. La censura palesa, peraltro, la propria infondatezza. Le limitazioni in esame riguardano, infatti, solo gli orari di trasmissione televisiva dei servizi e delle pubblicità legate all’occulto, senza quindi precludere né l’esercizio delle medesime attività commerciali mediante altri mezzi, né l’utilizzo delle emittenti televisive ad altri fini, informativi o commerciali. L’applicazione della nuova disciplina alle sole trasmissioni televisive risponde, altresì, alle maggiori esigenze di tutela, in particolare dei minori, connesse al potere altamente suggestivo del mezzo televisivo, in grado di far irruzione nelle case e di catturare l’attenzione dei loro abitanti di ogni età in qualsiasi ora del giorno e della notte, ciò che, evidentemente, non accade per la carta stampata [...] A giudizio del Collegio, non appare manifestamente irragionevole la conclusione istruttoria, posta dall' Autorità resistente a fondamento del proprio operato, che la libera fruizione dei servizi e della pubblicità in esame da parte di una platea indifferenziata, comprendente soggetti psicologicamente deboli o immaturi quali i minori, tramite un mezzo di comunicazione altamente suggestivo quale la televisione, possa recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana degli stessi soggetti. Adesso sostiene il Codacons le televendite di maghi e cartomanti, che come noto con il loro potente effetto di suggestione hanno avuto conseguenze deleterie su molte famiglie, provocando ingenti perdite di denaro e drammi umani, potranno andare in onda solo la notte, e soprattutto i minori, ossia i soggetti più sensibili e quindi a rischio, saranno tutelati dalla decisione del Tar Lazio. |